Descrizione: olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
Sono oli ottenuti dal frutto dell’olivo, in condizioni che non causano alterazione dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura, e la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. * * Fonte: Regolamento CE 1513/01
OLIO DI OLIVA COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI (denominazione di vendita)
Descrizione: olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e di oli ottenuti direttamente dalle olive.
L’acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,0 g per 100 g e le altre caratteristiche sono conformi a quelle previste per questa categoria. * * Fonte: Regolamento CE 1531/01
LA QUALITA’ DELL’ OLIO VERGINE DI OLIVA
Detti oli di oliva vergini sono soggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
Olio extra vergine di oliva
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Il frantoio LOGOLUSO produce solo questa tipologia di olio.
Olio di oliva vergine
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
Olio di oliva lampante
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
L’olio vergine e l’olio extra vergine sono destinati al consumo e possono essere tranquillamente commercializzati.
Il lampante può essere destinato al consumo solo previa raffinazione.
Tale decreto ha introdotto per i frantoi l’obbligo della tenuta di un registro nel quale sono annotate le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra vergine e dell’olio di oliva vergine.
Tale regolamento ha introdotto l’obbligo di tenere dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio di oliva ed olio di sansa è stato convertito con il DM n° 16059 del 23 dicembre 2013; oltre a fornire le direttive generali per l’effettuazione dei controlli di conformità degli olio di oliva posti in commercio, in attuazione dell’art. 7 bis del predetto regolamento, prevede che i registri di entrata e di uscita siano tenuti con modalità telematiche nell’ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Il comma 2 di tale decreto, introduce inoltre l’obbligo, da parte degli olivicoltori, di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale prima della commercializzazione delle olive, fornendo informazioni riguardantiil numero delle piantee e, se nota, la varietà coltivata, nonché altre informazioni utili alla tracciabilità del prodotto.
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